Asseverazioni Super Sismabonus: da chi vanno prodotte?

di Alessandro De Adamo
asseverazioni super sismabonus

Una Guida completa agli adempimenti dei tecnici per l’accesso al Super Sismabonus. Scopri l’elenco ordinato delle scadenze e dei soggetti coinvolti.

L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto al comma 4 che in relazione agli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. La detrazione è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento della spesa. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, invece, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Le asseverazioni dei professionisti abilitati sono tra i documenti obbligatori da predisporre per fruire del Super Sismabonus. Ecco dunque una guida completa alle scadenze e ai soggetti coinvolti.

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Super SismaBonus: in quali casi sono richieste le Asseverazioni?

Le asseverazioni devono essere redatte sia qualora il committente decida di rilevare nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione d’imposta, sia qualora fruisca dello sconto in fattura, sia qualora decida di cedere il credito.

Il comma 13, lett. b) dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), ha descritto sommariamente qual è l’iter da seguire per la corretta predisposizione delle asseverazioni. La norma dispone, infatti, che per gli interventi antisismici “l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Come si può facilmente evincere, la norma non chiarifica chi deve far cosa. Il Progettista, il Direttore Lavori e il Collaudatore Statico come si devono coordinare tra loro?

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Asseverazioni Super Sismabonus: i chiarimenti sul ruolo dei professionisti

La Commissione di Monitoraggio costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per verificare l’attuazione della normativa sul Super Sismabonus e sulla classificazione del rischio sismico ed elaborare proposte di modifica e di integrazione delle relative linee guida, si è finalmente espressa con una serie di risposte pubblicate a Febbraio 2021.

Si ricorda che i soggetti coinvolti dalle asseverazioni sul Super Sismabonus sono tre:

  1. il Progettista;
  2. il Direttore Lavori;
  3. il Collaudatore Statico.

Tutti e tre i soggetti devono infatti produrre delle asseverazioni in momenti diversi del progetto. Si riporta dunque l’elenco cronologico delle asseverazioni con l’indicazione del soggetto firmatario.

A) Asseverazione del Progettista – Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

L’Asseverazione del Progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori.

La Risposta n. 127 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’Asseverazione del Progettista tardiva, e cioè non contestuale rispetto al momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, non consente l’accesso alla detrazione. Si segnala, infine, che l’Asseverazione del Progettista contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.

B) Asseverazione relativa agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) – Allegato 1-SAL al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

L’Asseverazione relativa ai SAL è predisposta dal Direttore Lavori. Il contenuto del documento consiste in una dichiarazione che attesti la coerenza dell’importo dei lavori effettuati fino a quel momento con il progetto. Si segnala che anche l’Asseverazione relativa ai SAL contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.

C) Asseverazione del Direttore Lavori – Allegato B1 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

L’Asseverazione del Direttore Lavori deve descrivere qual è l’importo dei lavori effettuati a saldo, in coerenza con il progetto iniziale. Si segnala che anche l’Asseverazione del Direttore Lavori contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.

D) Asseverazione del Collaudatore Statico – Allegato B2 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

Il Collaudatore Statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvede infine ad attestare che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto, seppur già asseverata dal Direttore Lavori. L’Asseverazione del Collaudatore Statico non contiene alcuna dichiarazione relativa alla congruità delle spese, a differenza delle altre asseverazioni.

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Super Sisma Bonus: la polizza assicurativa degli attestatori

In conclusione, si ricorda che ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

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Al fine di coprirsi da questo rischio, al di là dell’obbligo normativo disposto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 14, è opportuno per il Progettista, il Direttore Lavori e il Collaudatore Statico stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

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