Acconto Imu 2020: scadenza, calcolo e codici tributo

di Francesco Aquilino
acconto imu 2020

Si avvicina la scadenza dell’acconto Imu 2020. Scopri tutte le novità in vigore da quest’anno. In questa semplice guida tutte le indicazioni su scadenza, aliquote, calcolo degli importi da versare, modalità di versamento e codici tributo.

La legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato in maniera sostanziale da disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU). L’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) porta via con sé la Tasi. Ma, di fatto, poco cambierà in termini di esborso. La revisione delle aliquote Imu ha infatti le sue basi nell’accorpamento di quanto dovuto, fino allo scorso anno, a titolo di Tasi. La prima scadenza del 2020 è ormai alle porte ed è importante fare attenzione a non commettere banali errori. Proprio in questo senso, ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere sull’acconto Imu 2020: scadenza, nuove aliquote, modalità di versamento e codici tributo da impiegare.

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Acconto Imu 2020: la scadenza

Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate. La prima rata, o acconto Imu, deve essere versata entro il 16 giugno 2020. Al contrario di quanto sperato, nessuna proroga è stata prevista per il versamento dell’acconto Imu 2020. Le difficoltà economiche scaturite dall’emergenza Covid-19 hanno spinto al rinvio di numerose scadenze fiscali, ma non di questa. Fa eccezione il solo settore turistico, per cui il Decreto Rilancio ha stabilito una vera e propria esenzione. Infatti, l’acconto Imu 2020 non è dovuto, nel caso in cui siano anche gestori delle attività ivi svolte, dai proprietari di immobili adibiti a:

  • stabilimenti balneari;
  • stabilimenti termali;
  • alberghi e pensioni;
  • agriturismi;
  • villaggi turistici;
  • ostelli della gioventù;
  • rifugi di montagna;
  • colonie marine e montane;
  • affittacamere e bed & breakfast;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • residence;
  • campeggi.

La successiva scadenza, quella della seconda rata o saldo Imu, è fissata al 16 dicembre 2020. In questo caso non sono invece previste esenzioni per il settore turistico. Il contribuente può anche avvalersi della facoltà di versare l’imposta in unica soluzione al 16 giugno 2020.

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Le nuove aliquote e il calcolo dell’imposta

La nuova disciplina dell’Imu prevede novità anche in tema di aliquote. L’abolizione della Tasi, di fatto accorpata all’Imu, si riflette nelle nuove aliquote in vigore per l’anno 2020, che sono pari alla somma delle aliquote Imu e Tasi applicate nel 2019 (fa eccezione l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale). Ecco di seguito una tabella riepilogativa dell’aliquote Imu 2020:

Tipologia di immobileAliquota baseAliquota massima
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 0,5%0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale0,1%0,1%
Fabbricati merce (destinati alla vendita)0,1%0,25%
Terreni agricoli 0,76% 1,06%
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D)0,86%1,06%
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie 0,86% 1,06%

L’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Fanno eccezione gli immobili ad uso produttivo, la cui aliquota non può mai essere inferiore allo 0,76% che i comuni riversano allo Stato.

La nuova disciplina dell’Imu prevede che il versamento della prima rata sia pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Solo per il 2020, invece, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Da qui discende che sugli immobili acquistati nel corso del primo semestre 2020 l’acconto non è dovuto, non essendoci il riferimento di quanto versato l’anno precedente. L’intera imposta sarà quindi versata a saldo entro il 16 dicembre.

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Acconto Imu 2020: i codici tributo

Il versamento dell’Imu può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).

Nel caso in cui si opti per il versamento tramite F24, è necessario prestare attenzione all’utilizzo dei codici tributo corretti. Come indicato dalla Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, a quelli già istituti sin dall’introduzione dell’Imu, quest’anno si aggiunge il codice tributo 3939, relativo all’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Di seguito l’elenco completo dei codici tributo da impiegare per il versamento dell’Imu:

  • 3912, per l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze;
  • 3913, per l’Imu dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914, per l’Imu dovuta sui terreni;
  • 3916, per l’Imu dovuta sulle aree fabbricabili;
  • 3918, per l’Imu dovuta sugli altri fabbricati;
  • 3923, per gli interessi da accertamento;
  • 3924, per le sanzioni da accertamento;
  • 3925, per l’Imu dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  • 3930, per l’Imu dovuta al Comune sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  • 3939, per l’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

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